Il Bonus sicurezza 2023 è una detrazione fiscale del 50% sull’IRPEF per le spese sostenute da chi effettua lavori finalizzati a garantire la sicurezza di una casa e prevenire illeciti. Le spese su cui si applica lo sgravio fiscale devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2024 e sono quelle di installazione, ad esempio, di recinzioni, allarmi o antifurti, videocitofoni e così via. Inoltre, la detrazione del 50% viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo su un limite massimo di spesa è di 96.000 euro. Il bonus sicurezza 2023 può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’IRPEF, senza limiti di reddito.
Più precisamente, possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori per rendere la casa più sicura e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
-proprietario o il nudo proprietario;
-titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
-inquilino o il comodatario;
-soci di cooperative divise e indivise;
-i soci delle società semplici;
-gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, i seguenti soggetti:
-il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
-coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
-convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Il bonus sicurezza copre le spese sostenute per tutti quegli interventi, effettuati entro il 31 dicembre 2023, finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi dal punto di vista del diritto penalistico. Si parla, ad esempio, di furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. A titolo esemplificativo, rientrano nei lavori agevolabili con il bonus sicurezza i seguenti interventi:
-rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie
-degli edifici;
-apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
-porte blindate o rinforzate;
-apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
-installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
-apposizione di saracinesche;
-tapparelle metalliche con bloccaggi;
-vetri antisfondamento;
-casseforti a muro;
-fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
-apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
È bene ricordare che, con il bonus sicurezza, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Il bonus sicurezza, si ottiene in fase di dichiarazione dei redditi con la presentazione del modello 730 o del modello Redditi PF (ex Unico). La detrazione va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. È possibile presentare la dichiarazione in autonomia oppure con l’aiuto di un consulente fiscale o di un CAF. Per ottenere lo sgravio, nella causale indicata nel modello di dichiarazione vi sono i dati che andranno obbligatoriamente riportati, ovvero:
-il codice fiscale del beneficiario;
-la partita IVA o codice fiscale della ditta che esegue l’intervento;
-la causale del versamento;
-il numero e data delle fatture;
-l’importo totale.